Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza n° 9541/2020
I rimedi preventivi, volti a evitare l’eccessiva ed irragionevole durata del processo, eventualmente combinati con quelli indennitari, sono ammissibili a condizione che siano effettivi, ovvero realmente in grado di velocizzare la decisione, da parte del giudice competente.
Viceversa, il meccanismo previsto dall’art. 54 della legge 112/2008, che subordina la proponibilità della domanda per l’equa riparazione, in caso di eccessiva durata del processo amministrativo, alla preventiva presentazione dell’istanza di prelievo, non è idoneo a perseguire né l’obiettivo del contenimento della durata del processo, né quello indennitario. Pertanto, la citata norma, in forza di dichiarazione d’incostituzionalità, operata dalla Consulta, per contrasto con la Carta Europea dei diritti dell’Uomo e con l’art. 117 della Costituzione, non potrà più essere applicata, in alcuno dei procedimenti definiti prima del 31 ottobre 2016, mentre, per quelli ancora pendenti, in tale data, ne era già esclusa l’applicazione, a seguito delle modifiche operate dalla legge 208/2015.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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