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La Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso presentato dai giovani avvocati messinesi Calogero Leanza e Francesco Mobilia, con il quale si chiedeva alla Pubblica Amministrazione di corrispondere, in ragione dell’eccessiva durata del processo, un risarcimento ad alcuni ex studenti universitari che negli anni precedenti avevano proposto ricorso per l’accesso alla facoltà di Medicina ed altri corsi di laurea a numero chiuso.

Ben sette anni infatti erano trascorsi da quando, nel 2013, era stato presentato il ricorso, conclusosi alla fine dello scorso anno. Un lasso temporale abnorme che, secondo i giudici, ha inciso sulla serenità degli studenti stessi i quali, seppur ammessi alla facoltà in via cautelare e provvisoria, non avevano certezze su quale sarebbe stato l’esito della loro carriera universitaria una volta pronunciata la sentenza definitiva.



La soddisfazione per questa pronuncia emerge anche dalle parole dei due legali, i quali hanno così commentato: “Si tratta di una fondamentale svolta nel panorama giuridico che finalmente riconosce un ristoro anche alle sofferenze cui sono esposti i ragazzi nel protrarsi di questi lunghi giudizi. In questo senso risulta di massima rilevanza l’applicazione della L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) grazie alla quale è possibile ottenere un risarcimento al fine di controbilanciare, almeno in parte, l’annoso problema delle lungaggini processuali che affligge il nostro sistema giudiziario: esortiamo quindi tutti i ragazzi che abbiano avuto questo genere di disagio a far valere i loro diritti”.



Si scrive così la parola “fine” ad un percorso giudiziario travagliato. A margine del singolo caso, è tuttavia da auspicare che la disciplina del processo sia riformata con un deciso intervento sistematico da parte del legislatore, garantendo tempi brevi e risultati efficienti.


Aggiornamento: 17 dic 2020

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n° 28242/2020


In tal senso, ad esempio, in tema di opposizione di terzo all’esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742/1969 permangono immutate e i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale. Così la Cassazione con sentenza n. 28242/20, depositata il 10 dicembre.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento con cui la Corte d’Appello di Ancona aveva respinto, dopo il rigetto in primo grado di un’opposizione esecutiva e della subordinata domanda di nullità, anche la revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un immobile in garanzia ipotecaria per il finanziamento concesso da una Banca e successivamente assoggettato a confisca per equivalente ai sensi della l. n. 97/2001 e così acquisito gratuitamente nel patrimonio indisponibile del Comune ricorrente.

Per quanto qui di interesse, in particolare, occorre rilevare che la Corte territoriale ha disatteso la preliminare eccezione di tardività dell’appello per non doversi applicare l’esenzione dalla sospensione feriale propria delle domande autonome rispetto alle opposizioni esecutive ed essendo pure correttamente computati i sei mesi maggiorati di quarantasei giorni del temine c.d. breve. Per tale ragione, il Comune ricorrente ha dedotto di essere stata malamente negata, ai fini della valutazione della tempestività o meno della proposizione dell’appello, l’esclusione dalla sospensione feriale pur essendo l’accolta revocatoria del terzo opponente consequenziale all’opposizione esecutiva, oltretutto espressamente qualificata tale dal primo giudice.

Al riguardo, infatti, i Giudici di legittimità hanno precisato che, da un lato, il regime della sospensione feriale si determina in relazione alla domanda principale e comunque in base al principio dell’apparenza e, nell’altro, che l’esenzione dalla sospensione non opera in caso di cumulo tra un’opposizione esecutiva e una domanda invece non esente, purché però la seconda sia in concreto presa in esame, come nell’ipotesi di riconvenzionale subordinata dell’opponente.

In tale contesto, la Corte ha altresì statuito che nei casi in cui la causa petendi dell’opposizione si atteggi quale medesima causa petendi di una domanda tipica o perfino ulteriore, è applicabile il regime processuale proprio della prima. Nel caso di specie – come altrettanto precisato dalla Corte – la causa petendi della revocatoria si identifica necessariamente con quella dell’opposizione.


Aggiornamento: 10 dic 2020

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n° 25975/2020

Ai fini della sussistenza del diritto alla rendita non è sufficiente dimostrare la sola circostanza della convivenza degli ascendenti superstiti con l’assicurato o che da questi essi ottenevano un parziale mantenimento; ciò in quanto il requisito della sufficienza dei mezzi di sussistenza deve intendersi nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica dei congiunti con il lavoratore infortunato.


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